FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PATROCINIO LEGALE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI


ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AL FONDO

La Regione Piemonte, con Legge regionale n. 11 del 17 marzo 2008 ha istituito un “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”. A seguito dell’approvazione di questa Legge la Giunta regionale ha approvato il Regolamento di attuazione, le Convenzioni con i Consigli degli Ordini degli Avvocati piemontesi e l’affidamento a Finpiemonte s.p.a. (Ente gestore) della gestione del Fondo stesso.


Le seguenti Istruzioni sono rivolte agli operatori e alle operatrici dei servizi pubblici, agli operatori ed alle operatrici delle organizzazioni senza scopo di lucro, agli operatori delle forze dell’ordine che operano nel settore della prevenzione, contrasto e assistenza alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.


1. Chi può accedere al Fondo
Al Fondo possono accedere le donne vittime di violenza e maltrattamenti che:
a. abbiano età superiore ai 18 anni;
b. siano residenti in Piemonte;
c. intendano avviare azione legale per un reato che sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese a partire dal 4 aprile 2008 (data dientrata in vigo-re della LR 11/2008);
d. abbiano un reddito non superiore al triplo di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. In questo caso si deve prendere in considerazione solo il reddito della donna e non quello della famiglia di appartenenza.

Nel caso di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni amministrative di sostegno.


2. Per quali reati si può chiedere l’accesso al Fondo
Al Fondo possono accedere tutte le donne che hanno subito:
· violenza sessuale,
· maltrattamenti fisici e psicologici,
· fenomeni di persecuzione,
· abusi e minacce,
· molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello
familiare;
in tutti i casi in cui i comportamenti di cui sopra trovino origine nel disvalore attribuito alla
donna in quanto tale.


3. Quali spese copre il Fondo Regionale

Il fondo regionale copre le spese di assistenza legale nell’ipotesi in cui il patrocinio legale sia svolto da avvocati regolarmente iscritti nell’elenco previsto dalla Convenzione tra la Regione Piemonte e gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte.
 

Si ricorda che le donne vittime dei reati di cui agli articoli del codice penale:
·   609-bis ( violenza sessuale ),
·   609-quater (atti sessuali con minorenne ),
·   609-octies ( violenza sessuale di gruppo),
possono accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato (Legge dello Stato 38/09, art.4), senza limite di reddito e per reati che siano stati tentati o consumati a partire dal 9 maggio 2009 (data di entrata in vigore della Legge 38/09).
Tali donne, pertanto, fruendo del gratuito patrocinio a spese dello Stato, possono accedere al fondo regionale solo per le spese che non rientrano in quella normativa nazionale, ossia per le spese stragiudiziali.


4. Modalità di accesso al Fondo regionale

Le donne che ritengono di poter accedere al Fondo devono:
· recarsi presso gli Uffici del Consiglio degli Ordini degli Avvocati del proprio territorio(cfr. elenco allegato);
· scegliere il proprio avvocato patrocinante entro gli elenchi istituiti;
· compilare un modello di richiesta di accesso al Fondo che lo stesso Ordine trasferirà all’Ente gestore del Fondo accompagnandolo con un proprio parere sull’ammissibilità.


5. Modalità di concessione del contributo regionale

L’Ente gestore delibera sulla richiesta entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine da cui è pervenuta la domanda che ne fornisce tempestivamente notizia all'interessata.
Contro la decisione di diniego è ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento del diniego stesso presso la Commissione paritetica di cui all'articolo 5 del Regolamento di attuazione che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso può essere presentato dall’avvocato patrocinante prescelto.


6. Ricevimento del contributo economico
Al termine di ogni fase processuale l’avvocato patrocinante può presentare richiesta di liquidazione, seguendo le stesse modalità previste per il gratuito patrocino a spese dello stato. La richiesta di liquidazione viene presentata all’Ordine degli Avvocati di appartenenza che, insieme a un parere di congruità, la invia all’Ente gestore.
L’Ente gestore del Fondo provvede a liquidare la parcella presentata dall’avvocato patrocinante dopo aver verificato la documentazione relativa al caso, compresa quella relativa agli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.
Le domande di liquidazione vengono evase seguendo l’ordine cronologico di ricevimento dell’Ente gestore fino ad esaurimento del Fondo in dotazione.


7. Restituzione del contributo economico

Nel caso in cui la vittima recuperi effettivamente le somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, l’Ente gestore chiederà la restituzione del contributo alla parte lesa che ha ottenuto il rimborso delle spese stesse (tutto o parte di esso), informando contestualmente l'avvocato difensore e il Consiglio dell'Ordine.
Nel caso di condanna per calunnia della persona che ha beneficiato del Fondo, l’Ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.


8. Obbligo per gli avvocati
Per quanto riguarda la definizione del compenso gli avvocati sono tenuti ad applicare i valori minimi del tariffario forense.
Le spese stragiudiziali verranno riconosciute forfettariamente nella misura massima di 1.500,00 euro.
Gli avvocati sono tenuti ad informare tempestivamente l’Ente gestore circa l’esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.


9. Controlli
L’Ente gestore può, in qualsiasi momento, anche dopo l’avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle istanze ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima.


10. A chi rivolgersi per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni in merito all’accesso al Fondo e per la scelta dell’Avvocato ci si può rivolgere agli Uffici degli Ordini degli Avvocati piemontesi. Vi consigliamo di telefonare prima per accertarvi degli orari di ricevimento:

ORDINI DEGLI AVVOCATI IN PIEMONTE

 

Per ogni altra informazione si prega di fare riferimento al:

Centro di coordinamento regionale contro la violenza alle donne
c/o Ires Piemonte - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali
Via Nizza, 18 - 10125 Torino
Tel: 011. 6666457 – Fax : 011. 6666433

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